L’art. 2103 Codice Civile così recita: “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione (…)”. Il datore di lavoro deve altresì, con la formalizzazione dell’assunzione, portare a conoscenza del lavoratore categoria e qualifica assegnate in dipendenza delle mansioni affidate. Spesso mansioni e qualifiche sono specificate dai contratti collettivi di categoria cui la lettera di assunzione rimanda.